CONFERENZA
CULTURALE
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Patrocinio
Città di Marsala |
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La libertà
religiosa in Italia
e la sua
tutela giuridica
Relatore: Gianluca
Polverari*
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Una
delle conquiste più importanti della nostra civiltà è stata quella
di aver affermato il valore della dignità umana attraverso il
riconoscimento di diritti, inalienabili ed indisponibili, di cui
ogni individuo possa concretamente godere. Eppure l'esperienza
dimostra come l'affermarsi in concreto delle libertà riconosciute
sul piano normativo necessiti di un lungo periodo di metabolizzazione
da parte delle società umane, e come molte delle stesse conquiste
acquisite si rivelino, talvolta, pericolosamente fragili. La
libertà, infatti, non può essere solo affermata giuridicamente ma
occorre sia vissuta individualmente e collettivamente, gestita come
un patrimonio insostituibile. La libertà religiosa, in particolare,
come espressione del vissuto interiore di ogni essere umano, rientra
pienamente tra i diritti della persona riconosciuti come
fondamentali ed inviolabili, costituendo persino l'espressione più
alta della libertà umana, |
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giacché si presta a
manifestare ciò che di più intimo e profondo la coscienza umana sia
in grado di esprimere ed affermare. Con essa si deve intendere la
possibilità riconosciuta dall'ordinamento statuale a ciascun
individuo, ancor prima che ad ogni cittadino, di credere o di negare
liberamente l'esistenza di una realtà trascendente e di manifestare
liberamente, in luogo pubblico o privato, singolarmente o in
comunione con altri individui, il proprio credo. |
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Il Regno
Sabaudo e la tolleranza. |
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Nella prassi storica le prime forme concrete di tutela della libertà
religiosa sono venute dalla limitazione delle norme discriminanti le
minoranze religiose; non l 'affermarsi di un diritto di libertà, ma
la semplice tolleranza di una confessione religiosa diversa da
quella professata dallo Stato. Nel 1848 la concessione dello Statuto
albertino, delle lettere patenti e dei successivi decreti e fino
alla legge Sineo del 19 giugno 1848, posero fine nel Stato sabaudo,
per la prima volta in un territorio della penisola italiana, a forme
di persecuzione religiosa nei confronti delle minoranze religiose
valdese ed ebraica, e si concretizzarono nella garanzia per i
rispettivi credenti del godimento dei diritti civili e politici.
Chiusa l'epoca delle persecuzioni e delle discriminazioni, iniziava
così in Italia la lunga storia delle lotte per un riconoscimento più
ampio della libertà di religione, di una libertà che non fosse solo
espressione di mera tolleranza da parte di uno Stato rigidamente
confessionale, ma elemento di piena civiltà giuridica. Il percorso,
però, lungi dall'essersi concluso del tutto, è stato costellato da
nefaste chiusure da parte dell'ordinamento, culminate con l'adozione
della legislazione anti-giudaica imposta dal regime fascista con le
leggi razziali del 1938. |
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Oggi
l'ordinamento giuridico italiano ha recepito tra le proprie norme
costituzionali la difesa di tutti i diritti di libertà, statuendo,
nel caso della libertà religiosa, un ampio spettro di garanzie
connesse all'esercizio effettivo di questa libera espressione della
coscienza umana, sia in termini individuali che collettivi, con
l'unico limite costituzionalmente ammesso del rispetto del buon
costume. |
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La stagione delle
"intese" |
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Eppure, affermata in linea di principio, la libertà religiosa viene
contraddetta in concreto dalla sopravvivenza nel nostro ordinamento
della legislazione del 1929-30 relativa ai cosiddetti culti ammessi,
nonché da una prassi giurisprudenziale che, di recente, con le note
sentenze sull'obbligo di esposizione del crocifisso nei luoghi
pubblici, suona come una palese sconfessione del principio di
laicità dello Stato e della necessaria equidistanza dei poteri
pubblici dalle manifestazioni e dai sentimenti religiosi dei
cittadini. Dopo la cosiddetta «stagione delle intese» (1984-1987),
che ha portato dopo la revisione del Concordato con la Chiesa
cattolica a stipulare accordi con alcune delle principali comunità
religiose presenti nel Paese, dai Valdesi alle Assemblee di Dio,
dagli Ebrei ai Luterani, si è sempre più avvertita l'esigenza di una
legge dello Stato che portasse al definitivo superamento della
vecchia legislazione fascista sull'esercizio dei culti diversi dal
cattolico, traducendo in norma positiva i principi costituzionali in
materia di libertà religiosa. |
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L'affermarsi poi del principio supremo della laicità dello Stato,
grazie alla giurisprudenza della Corte Costituzionale, di quel
principio attraverso cui lo Stato rinuncia ad imporre una propria
visione etica, teleologica o ateistica dell'esistenza, garantendo
condizioni di libertà, di non discriminazione religiosa, di
equidistanza rispetto a qualsivoglia forma di culto, era sembrata
propedeutica all'adozione in tempi brevi di una norma di diritto
positivo in materia di libertà religiosa. Ma la laicità dello Stato,
condizione necessaria perché il pluralismo delle idee e dei
riferimenti religiosi di una società possa contribuire
all'arricchimento dell'intera comunità, ha bisogno per affermarsi in
concreto di una cultura politica che, riconoscendo piena legittimità
alla molteplicità delle posizioni etiche, sappia tradurre in
apparati normativi quel legittimo orizzonte di attese che dal
confronto plurale deriva. E non sempre la politica, prigioniera
delle scadenze elettorali e dei complicati equilibri che le
accompagnano, ha saputo farsi interprete e guida della società,
predisponendo misure legislative coerenti con i bisogni emergenti
dalla mutevolezza dello scenario sociale. Non è un caso come proprio
negli ultimi anni si sia assistito anche in Italia alla ricomparsa
di anacronistiche tendenze neoconfessionali e come alla crescente
secolarizzazione della società abbia fatto da contraltare
l'accresciuto peso delle gerarchie vaticane sulle scelte di una
classe politica orfana, da più di un decennio, di un grande partito
di impronta confessionale. |
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Dopo
i tentativi esperiti nella XIII e nella XIV legislatura di portare a
conclusione l'iter dei disegni di legge in materia di libertà
religiosa, solo ora sembrano profilarsi condizioni positive per una
sua sollecita approvazione. In particolare i disegni di legge
presentati alla Camera dei deputati a firma di Boato (A.C. 36) e
Spini (A.C. 134), oltre al superamento della normativa fascista in
materia, puntano a definire i principi generali sulla libertà
religiosa (diritto di manifestare liberamente la propria religione,
divieto di discriminazione, diritto dei genitori ad istruire i figli
secondo le proprie convinzioni religiose, tutela dell'esercizio
della libertà religiosa per detenuti, degenti ed appartenenti alle
forze di polizia), a regolamentare la posizione giuridica delle
confessioni religiose ed a definire le procedure per la stipulazione
delle nuove intese. Come ha affermato la pastora Maria Bonafede,
moderatora della Tavola valdese, nel corso dell'audizione presso la
Commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati nel
gennaio scorso, i testi presentati affrontano in termini nuovi
l'intera questione ed offrono un quadro di certezza giuridica alle
comunità di fede che non hanno ancora un'Intesa o che, per ragioni
di ordine teologico, non intendono averla. Essi, inoltre,
richiamando il principio della libertà di coscienza, affermano il
principio fondamentale di laicità dello Stato che, per gli
evangelici, è garanzia fondamentale della stessa libertà religiosa.
La speranza è che la libertà di tutti, ed in primo luogo la libertà
degli altri, delle sempre più dimenticate minoranze religiose del
nostro Paese, possa tornare ad essere al centro dell'interesse del
legislatore. |
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*GIANLUCA
POLVERARI, già collaboratore dell'ex On. Domenico Maselli, lavora
presso il Centro studi del Senato della Repubblica. Scrive per le
riviste «Confronti» e «Critica Liberale» |
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